Corso di sicurezza fuori turno: il lavoratore può rifiutarsi?(ord. 12790/2024)
Sei convocato a un corso di sicurezza obbligatorio fissato fuori dal tuo turno e ti chiedi se sei davvero tenuto a partecipare. Perché dovresti presentarti fuori dal normale orario di lavoro, se la legge dice che la formazione va fatta «durante l’orario di lavoro»?
Un centralinista di una società di trasporto regionale, con un turno di lavoro dalle 3:45 alle 10:15, se l’è chiesto davvero.
Il corso sulla sicurezza durava dodici ore ed era organizzabile in blocchi di tre o quattro ore. L’azienda gliel’aveva proposto più volte in una sede vicina, senza costi per lui, ma il lavoratore non si era presentato. Nove mesi di aspettativa senza stipendio, salvo poi frequentare comunque il corso tra novembre e dicembre 2014.
Il Tribunale di Sassari e la Corte d’Appello di Cagliari gli avevano già dato torto. Il piano formativo era stato concordato con i sindacati, riguardava 2.141 dipendenti, e le ore svolte fuori turno andavano retribuite come straordinario.
Con ricorso per Cassazione, richiamando l’art. 5 del d.lgs. 66/2003 e l’art. 37, comma 12, del d.lgs. 81/2008, il lavoratore ha insistito su un punto solo: quella formazione doveva rientrare nell’orario ordinario, non nello straordinario; ma, la Cassazione, con l’ordinanza n. 12790 del 10 maggio 2024, gli ha dato torto di nuovo.
Infatti, l’art. 37 dice che la formazione va fatta «durante l’orario di lavoro» e senza costi per il dipendente, ma non specifica altro. Per stabilire cosa comprenda quella formula, la Corte guarda alla definizione di orario di lavoro del d.lgs. 66/2003 e cioè qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore, nell’esercizio delle sue funzioni. Una nozione ampia che comprende pure il tempo di lavoro al di là dell’orario ordinario.
E, se la legge precisa che quella formazione non può costare nulla al lavoratore, secondo la Corte è già un indizio del fatto che possa svolgersi fuori dall’orario normale. Altrimenti, perché precisarlo?
Dal lato pratico, se un’azienda con oltre duemila dipendenti, su turni diversi, dovesse organizzare la formazione dentro l’orario personale di ognuno, probabilmente non riuscirebbe mai a farla partire o a completarla in tempi ragionevoli.
Richiamando la propria ordinanza n. 20259 del 2023, la Cassazione evidenziava che la formazione sulla sicurezza tutela il singolo lavoratore, i colleghi e chiunque entri in contatto con l’ambiente aziendale dimostrando di voler dare continuità all’orientamento seguito in quella pronuncia.
In linea con quel precedente, ricordava, quindi, che la formazione può essere programmata anche al di fuori del turno ordinario del dipendente, purché si tratti di una prestazione legittimamente esigibile e le ore dedicate al corso, che costituiscono orario di lavoro, siano retribuite con le maggiorazioni dovute.
Di conseguenza, il lavoratore non può rifiutare la formazione per il solo fatto che non coincida con il suo turno abituale: un simile rifiuto viola l’obbligo di partecipare ai corsi organizzati dal datore, previsto dall’art. 20, comma 2, lett. h), del d.lgs. 81/2008.
Inoltre, l’aspettativa d’ufficio è stata letta come una tutela anche per lo stesso lavoratore, perché un dipendente non formato in sicurezza mette a rischio sé stesso e gli altri, e la sua mancata formazione espone l’azienda a responsabilità.
Del resto, gli era stata offerta una sede comoda più di una volta.
Difficile dire cosa avrebbe deciso la Corte con condizioni meno favorevoli; l’ordinanza non lo dice e non conviene inventarselo.
Share this content:
Commento all'articolo